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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERONA PROFESSIONAL WOMEN NETWORKING (VPWN)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

 

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "Verona Professional Women Networking", detta anche "VPWN" per brevità, con sede in 37138, Verona, Via Franchetti, n. 4, di seguito indicata "Associazione".

  2. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente, a norma del presente statuto.

  3. Ogni futura variazione di sede, deliberata dall’Assemblea dei soci, non comporterà modifica di statuto.

  4. L’Associazione è, in ogni caso, tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

  5. L’Associazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie.

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ART. 2 - (Finalità e oggetto sociale)

 

  1. L’Associazione è un'associazione aperta a donne e uomini (purtuttavia non potendo questi ultimi costituire più del 10% dei soci totali dell'Associazione), apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

  2. L'Associazione si riserva il diritto di organizzare, occasionalmente, eventi aperti anche a terzi estranei all'Associazione, siano essi donne o uomini.

  3. L’Associazione persegue i seguenti scopi:

    1. creare un network per dare la possibilità alle donne, che vivono a Verona e in qualsiasi altra località italiana, di supportarsi nello sviluppo professionale, nella costruzione di un dialogo sulla diversità e sull’uguaglianza del genere e sull’equilibrio tra la vita professionale e la vita personale. Creare uno spazio senza pregiudizi, promuovere la libertà di espressione, di scambio culturale e professionale, per il raggiungimento di obiettivi personali e professionali.

    2. accrescere, evidenziare e valorizzare il ruolo della donna nel suo settore di appartenenza.

    3. tutelare il patrimonio delle tradizioni.

    4. promuovere e sviluppare le relazioni professionali e personali tra le associate.

    5. sviluppare un programma comune di scambi di informazione.

    6. l’Associazione vuole rappresentare la donna lavoratrice o in cerca di un’occupazione attraverso scambi culturali, professionali, aggiornamenti, prestando attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro che quotidianamente avvengono.

  4. Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. attività culturali: eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di filmati e documenti.

  2. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per le operatrici del settore di riferimento.

  3. attività editoriali: realizzazioni di prodotti multimediali, pubblicazioni di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

  4. In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l’Associazione può anche svolgere, nei confronti dei propri associati e anche nei confronti di terzi, attività commerciali quali, a titolo meramente esemplificativo, incontri mensili di Networking, di formazione, workshop, conferenze ed eventi finalizzati alla mission del gruppo, connesse e strumentali agli scopi istituzionali, e in diretta attuazione degli stessi.

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ART. 3 - (Soci)

 

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le donne, e gli uomini nei limiti previsti dal precedente art. 2, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. In particolare, possono essere soci donne inserite nel mondo del lavoro nel quale occupano ruoli di diversa tipologia (dipendenti, libere professioniste, con ruoli manageriali o dirigenziali, con ruoli impiegatizi), donne che dopo il percorso di studi stanno entrando nella loro prima sfera lavorativa, e donne che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Donne, quindi, che nella loro diversità contribuiranno ad arricchire l’anima del gruppo.

  2. Non sono ammessi soci minori di età.

  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di diniego della domanda, dovrà motivare tale scelta. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità (in particolare specificando un indirizzo mail per la convocazione dell’assemblea) impegnandosi a versare la quota associativa annuale, così come prevista dal successivo art. 4 entro un mese dalla comunicazione di avvenuta ammissione, pena l’esclusione. E così entro il 31 gennaio degli anni successivi, salvo recesso o esclusione come previsti nel presente statuto. Si intende che, indipendentemente dal momento di sottoscrizione della quota associativa, la stessa avrà valenza sino al 31 dicembre dello stesso anno e che, una volta versata, anche in caso di recesso o esclusione, non verrà restituita.

  4. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a donne che, per comprovati motivi, si siano particolarmente distinte. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

  5. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative mirano a garantire l'effettività del rapporto medesimo: pertanto, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, non essendo ammessi soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

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ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

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  1. I soci hanno eguali diritti e doveri.

  2. Essi, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione tramite sito web.

  4. I soci devono versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota sociale annuale, nella misura che verrà determinata dall'Assemblea.

  5. I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  6. L'Assemblea può deliberare di prevedere, per alcune categorie di soci, il versamento della quota sociale annuale in misura ridotta, su proposta del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti alcuna differenza, per i soci appartenenti a tali categorie, in termini di diritti e doveri rispetto agli altri.

  7. I soci sono tenuti al rispetto della deontologia e della correttezza associativa.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo (anche qualora trattasi di proprio membro, con esclusione ovviamente del voto del giudicando) dovrà intervenire applicando le seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) diffida;

c) espulsione.

Poichè l'Associazione VPWN è presente anche sui social media con attività quotidiana di pubblicazione immagini, articoli, discussioni e link generici inerenti alle finalità espresse all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione auspica che i soci adottino anche in tali sedi un contegno appropriato ed ispirato ai principi sopra richiamati, riservando al Consiglio Direttivo il potere di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni anche con riferimento alla condotta dei soci sui social network.

8. I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

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ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

 

  1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’Assemblea.

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ART. 6 - (Organi sociali e rappresentanza)

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  1. Gli organi dell’Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

  1. La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita, anche disgiuntamente, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili fra i soci, secondo le disposizioni statutarie.

  3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili fra i soci, secondo le disposizioni statutarie.

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ART. 7 - (Assemblea)

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1.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare tramite e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

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ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

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  1. L’Assemblea deve:

  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

  • fissare l’importo della quota sociale annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

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ART. 9 - (Validità Assemblee)

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  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto in assemblea, così come ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può esprimere un solo voto, in virtù del principio del voto singolo, oltre a quello eventualmente derivante da delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

  4. In prima convocazione, l’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con decisione deliberata con il voto favorevole di ¾ dei soci presenti.

  5. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, e delibera con le maggioranze previste per la prima.

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ART. 10 - (Verbalizzazione)

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1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che verrà reso pubblico sul sito dell'Associazione.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

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ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

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  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso dai 3 ai 9 membri (compreso il Presidente); l’assemblea, all’atto dell’elezione dei consiglieri, stabilisce anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

  2. Il Consiglio Direttivo, fra i propri membri, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, previa accettazione da parte del membro designato.

  3. Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Past President.

  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

  5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio stesso. Le sedute sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente ovvero del membro che presiede la riunione.

  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

  7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

  • eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

  • prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;

  • adottare provvedimenti disciplinari;

  • compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;

  • curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;

  • approvare il programma dell'associazione;

  • fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;

  • aprire rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

  • ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

  • determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.

  • rappresentare “VPWN” presso associazioni, enti, fiere, mostre, manifestazioni, conferenze, corsi di formazione in Italia.

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8. In ogni caso, spetta al Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

9. Per particolari incarichi, diretti al raggiungimento delle finalità e dell'oggetto di cui all'art. 2 del presente statuto, che siano previamente deliberati dal Consiglio Direttivo ed affidati ai propri membri, può essere riconosciuto dallo stesso Consiglio il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e resesi necessarie.

10. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati totali.          

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ART. 12 - (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)

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  1. Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, come specificato al precedente art. 11, sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, previa accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato.

  2. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

  3. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, salvo quelli espressamente devoluti dal direttivo stesso a singoli membri, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

  4. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

  5. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
    Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

  6. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

  7. E' Past President il socio che ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

  8. I consiglieri che cessano dalla carica durante il loro mandato vengono sostituiti tramite nuove elezioni. Resta inteso che ogni membro del direttivo può rinunciare alla propria carica in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

  9. I componenti del Consiglio Direttivo assenti non giustificati per almeno tre riunioni consecutive regolarmente convocate, decadono automaticamente dalla carica.

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ART. 13 - (Risorse economiche)

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1.         Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

10. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

11. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

12. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

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ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

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  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è redatto e approvato annualmente, secondo le disposizioni statutarie. Esso decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea, nonché pubblicato sul sito web, e può essere consultato da ogni associato, anche successivamente all’approvazione.

  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

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ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

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1.                  L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

2.                  In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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ART. 16 - (Disposizioni finali)

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1.                  Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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ART. 4 - (Diritti e d

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